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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.21. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/11/2010  [ apri ]
4.21.

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente:
dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis. - (Detrazioni per le erogazioni liberali a favore delle università). - 1. All'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi, al comma 1, la lettera 1-quater) è soppressa.
2. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-quinquies. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda un importo fino ad un massimo del 60 per cento dell'ammontare delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché degli enti parco regionali e nazionali ed in favore del Fondo per la promozione dell'eccellenza e del merito fra gli studenti universitari».

3. I commi 353 e 354 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono soppressi.
4. Sono fatte salve le disposizioni recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 maggio 2007, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2008, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2009.
5. Dopo l'articolo 78 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi, è aggiunto il seguente:
«Art. 78-bis. - (Detrazione d'imposta per le erogazioni liberali a favore delle università). - 1. Si possono detrarre dall'importo dell'imposta sul reddito delle società (IRES) fino al 50 per cento dell'ammontare dei fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi in favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'ISS e l'ISPESL, nonché degli enti parco regionali e nazionali ed in favore del Fondo per la promozione dell'eccellenza e del merito fra gli studenti universitari.
2. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito di cui al comma 1 sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo e gli onorari notarili relativi agii atti di donazione effettuati ai sensi del comma 1 sono ridotti del 90 per cento.»;
all'articolo 25, comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, salvo quanto previsto dall'articolo 25-bis della presente legge;
dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente: Art. 25-bis. - (Copertura degli oneri finanziari). 1. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4-bis si provvede mediante il maggior gettito derivante dalle disposizioni del presente articolo.

2. A decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino ai rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,5 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari al 5 per mille.
3. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 2, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.