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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.202. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/11/2010  [ apri ]
4.202.

Al comma 7, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: a partire dal 2012, tali versamenti sono deducibili dall'imposta sul reddito gravante sul donatore nella misura dell'80 per cento; agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente lettera, pari a 50 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2012, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da Ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'onere derivante dall'attuazione del comma 7, lettera a), valutato in 50 milioni di euro, si provvede mediante riduzione in misura corrispondente dell'importo previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157; al citato articolo 1, comma 6, è altresì soppresso il quarto periodo.