Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di migliorare la qualità e garantire la razionalizzazione della distribuzione delle sedi universitarie e di ottimizzare l'utilizzazione delle strutture e delle risorse, dalla data di entrata in vigore della presente legge è preclusa alle università l'istituzione di nuove sedi distaccate; le università possono istituire o trasformare le attuali sedi distaccate in «centri di eccellenza della ricerca».