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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.02. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/11/2010  [ apri ]
3.02.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - (Accordi di programma Ateneo, Regione, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca). - 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono stabilite le modalità attraverso le quali ciascuna università può sottoscrivere con il Ministero appositi accordi di programma pluriennali stipulati tra l'università interessata, la regione di appartenenza e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativi a specifici obiettivi di sviluppo dell'ateneo, di miglioramento della qualità e di riequilibrio territoriale. Il Ministero cofinanzia i suddetti accordi in misura non superiore al 50 per cento dei costi effettivamente sostenuti. Tali assegnazioni sono annuali e non consolidabili.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:
all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,27 per cento».