Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno usufruito per almeno tre anni, anche non continuativi, dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono equiparati ai soggetti titolari di contratti di cui all'articolo 21, comma 3, lettera b). Ad essi pertanto si applicano le disposizioni di cui comma 5 del medesimo articolo 21,.