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Legislatura XVI

Proposta emendativa 24.0202. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/11/2010  [ apri ]
24.0202.
inammissibile

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Fondo per la formazione e l'aggiornamento dei dirigenti del pubblico impiego).

1. Al fine di contribuire alla formazione e all'aggiornamento continuo della dirigenza del pubblico impiego, con particolare attenzione alla dirigenza degli enti locali, il Ministero dell'istruzione università e ricerca può concedere contributi per il finanziamento di iniziative di studio, ricerca e formazione sviluppate da università pubbliche o private in collaborazione con le regioni e gli enti locali.
2. Possono accedere alle risorse del fondo università pubbliche o private, consorzi o fondazioni tra università o enti locali, anche appositamente costituiti per le finalità di cui al presente articolo, in numero massimo di 2 sul territorio nazionale.
3. Con decreto del Ministero dell'istruzione università e ricerca, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle presenti disposizioni e sono altresì individuati i soggetti destinatari.
4. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012 e fino all'anno 2020, si provvede per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.