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Legislatura XVI

Proposta emendativa 21.33. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/11/2010  [ apri ]
21.33.

Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. I contratti hanno durata non superiore a un triennio e possono essere rinnovati una sola volta per un ulteriore triennio, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte da parte di una commissione istituita secondo procedure determinate dal regolamento di ateneo e composta di almeno tre membri, nella quale sia garantita la maggioranza di professori ordinari appartenenti al settore-scientifico-disciplinare oggetto del bando o, in mancanza di un numero sufficiente, di professori appartenenti al macrosettore corrispondente. I componenti la commissione devono essere per la maggior parte diversi da quelli che hanno operato per il conferimento del primo contratto. La commissione deve comprendere almeno un professore non in servizio nell'ateneo.

Conseguentemente:
sopprimere il comma 4;
al comma 5, primo periodo, sostituire le parole:
di contratto di cui al comma 3, lettera b) con le seguenti: del secondo contratto triennale;
al comma 8:
primo periodo, sostituire le parole: dei contratti di cui al comma 3, lettera a) con le seguenti: del primo contratto triennale di cui al comma 3;
secondo periodo, sostituire le parole: dei contratti di cui al comma 3, lettera b) con le seguenti: del secondo contratto triennale;
al comma 9, sopprimere le parole:
, lettere a) e b),