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Legislatura XVI

Proposta emendativa 21.204. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 30/11/2010  [ apri ]
21.204.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Il Ministero istituisce un apposito fondo di sostegno della figura dei ricercatori a tempo determinato, volto a co-finanziare nella misura del 50 per cento dei contratti banditi dagli atenei ai sensi del comma 3, fino a 1.000 contratti all'anno, di cui almeno 500 per la tipologia di cui alla lettera b). La dotazione finanziaria del fondo è pari a 25 milioni di euro per l'anno 2011, 50 milioni di euro per l'anno 2012, 75 milioni di euro per l'anno 2013, 75 milioni per l'anno 2014, 75 milioni per l'anno 2015, 75 milioni per l'anno 2016, di 50 milioni per l'anno 2017, 25 milioni di euro per l'anno 2018. I criteri per la ripartizione del detto fondo sono definiti con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-bis si provvede a valere delle risorse di cui al comma 4-quater.
4-quater. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari allo 0,5 per mille. Per la quota eccedente il rapporto 15, e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille. Per la quota eccedente 20, è dovuta un'imposta pari all'1,5 per mille.
4-quinquies. La Banca d'Italia definisce, con propri provvedimenti, le concrete modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 4-quater, in relazione all'attività e alla forma giuridica degli intermediari.