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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.37. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/11/2010  [ apri ]
2.37.

Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Per le medesime finalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 1, le università modificano altresì i propri statuti in tema di articolazione interna, con l'osservanza dei seguenti criteri:
a) semplificazione dell'articolazione interna, con contestuale attribuzione ad un'unica struttura interna dipartimentale, nella quale i docenti si incardinano in base a obiettivi scientifici, di ricerca e didattici, delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative a tutti i livelli, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessoriate;
b) previsione che lo statuto dell'ateneo stabilisca il numero minimo di professori e ricercatori a tempo determinato e indeterminato che compongono il dipartimento;
c) previsione della facoltà di istituire tra più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, strutture di raccordo, denominate facoltà o scuole, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche e di gestione dei servizi comuni;
d) previsione della proporzionalità del numero complessivo delle strutture di cui alla lettera c) alle dimensioni e alla tipologia scientifico-disciplinare dell'ateneo;
e) previsione della possibilità di darsi un'articolazione organizzativa in tema semplificata, cui vengono attribuite unitariamente le funzioni di cui alle lettere a) e c);
f) istituzione di un organo deliberante delle strutture di cui alla lettera e), ove esistenti, composto dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati e da una rappresentanza di altri componenti individuati negli statuti;
g) istituzione in ciascun dipartimento di una commissione paritetica docenti-studenti per l'assicurazione della qualità della didattica, competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa, contribuendo altresì alla valutazione dei risultati della stessa, e a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi studio;
h) garanzia di una rappresentanza elettiva degli studenti negli organi di cui al comma 1, lettera f) ed i), ed al presente comma, lettere c) ed f), in conformità a quanto previsto dal decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236.