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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.221. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/11/2010  [ apri ]
2.221.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: a ciascuno fino alla fine della lettera con le seguenti: ciascuno di essi corrisponda ad una delle 14 aree CUN previste dalla legislazione vigente.

Conseguentemente,
all'articolo 6, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Previa intesa tra le strutture interessate e autorizzazione del rettore, il professore e il ricercatore, ferma restando l'afferenza al dipartimento nel quale è collocata la propria area C.U.N, può svolgere l'attività scientifica, in tutto o in parte, in altro dipartimento o in centri di ricerca che siano previsti nello statuto dell'ateneo.
all'articolo 25, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I professori in servizio all'atto della data di entrata in vigore della presente legge possono essere autorizzati con provvedimento rettorale, in relazione all'opportunità della prosecuzione di collaborazioni scientifiche in atto, ad afferire a un dipartimento diverso da quello corrispondente alla propria area C.U.N., per un periodo massimo indicato nel provvedimento stesso.