stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.203. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/11/2010  [ apri ]
2.203.

Al comma 1, sostituire le lettere h) e i) con le seguenti:
h) attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività; della competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilità, nonché, su proposta del rettore previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, ad approvare il bilancio di previsione annuale e triennale il conto consuntivo; del dovere di trasmettere al Ministero sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo; della competenza a conferire l'incarico di direttore generale di cui alla lettera m) del presente comma; della competenza ad approvare la proposta di chiamata da parte del dipartimento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), e dell'articolo 21, comma 2, lettera d);
i) il consiglio di amministrazione è costituito su base elettiva ed è presieduto dal rettore che ne è membro di diritto. Il consiglio di amministrazione comprende al suo interno una rappresentanza degli studenti e del personale tecnico amministrativo. La maggioranza dei membri dell'organo deve essere determinata mediante meccanismi elettivi fra il personale docente di ruolo che ha optato per il ruolo unico. Del consiglio di amministrazione fanno parte anche membri non appartenenti ai ruoli dell'ateneo, con criteri regolamentati dagli statuti; nell'ambito di tali membri non sono computati i rappresentanti degli studenti iscritti all'ateneo medesimo;