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Legislatura XVI

Proposta emendativa 17.200. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/11/2010  [ apri ]
17.200.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 17. - (Reclutamento e progressione di carriera del personale accademico). - 1. Conformemente a quanto sancito dai Titoli I e II della presente legge, con riferimento alla ripartizione del Fondo premiale ai dipartimenti sulla base della qualità della ricerca e della didattica, si riconosce l'autonomia di reclutamento ai dipartimenti stessi, ai quali si conferisce la responsabilità di realizzare le strategie da essi ritenute più consone al soddisfacimento dei criteri di valutazione meritocratica della propria attività, ivi inclusa la selezione di personale accademico adeguato al perseguimento ottimale dei fini scientifici e didattici. Il reclutamento del personale deve comunque avvenire in modo meritocratico e trasparente nel rispetto di precisi vincoli sulle procedure di selezione, assicurando ampia pubblicità tanto dell'apertura di nuove posizioni quanto dei risultati delle procedure stesse.
2. Le procedure di reclutamento e di progressione di carriera sono avviate dai dipartimenti sulla base delle proprie esigenze scientifiche e didattiche, sulla base del principio di responsabilizzazione conseguente all'esigenza di accedere alle quote del Fondo premiale ripartito su base meritocratica.
3. I dipartimenti procedono all'attribuzione dei contratti di ricercatore a tempo determinato in conformità ai princìpi enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori e nel rispetto perentorio dei seguenti vincoli:
a) pubblicazione dell'apertura della posizione in oggetto sul sito del dipartimento, su quello dell'ateneo, su quello del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e su quello dell'Unione Europea;
b) ampia diffusione dell'apertura della posizione attraverso tutti i canali (media, web, mailing list di settore) che il dipartimento ritiene opportuni al fine di sollecitare la manifestazione di interesse da parte di studiosi italiani e stranieri di adeguato profilo;
c) la pubblicazione e la diffusione dell'apertura della posizione di cui alle lettere a) e b) devono essere redatte tanto in lingua italiana quanto inglese; esse devono necessariamente contenere le seguenti informazioni: specifiche funzioni ed incarichi; esatto profilo scientifico e/o didattico richiesto, in particolare laddove detto profilo sia più specifico rispetto alla tradizionale categorizzazione dei settori scientifico-disciplinari; trattamento economico e previdenziale spettante; data prevista di inizio attività;
d) la pubblicazione e la diffusione dell'apertura della posizione di cui alle lettere a) e b) devono avere perentoriamente luogo non meno di 90 giorni e non più di 180 giorni prima della data di inizio dell'effettiva attivazione della procedura di selezione;
e) il dipartimento procede ad acquisire le candidature degli studiosi interessati alla posizione; ogni candidatura, espressa in carta semplice, redatta e firmata dal candidato, deve essere accompagnata da: curriculum vitae, inclusivo della lista completa delle pubblicazioni scientifiche e delle attività didattiche svolte dal candidato; originale o copia conforme all'originale di tre pubblicazioni rappresentative a scelta del candidato, pertinenti al profilo scientifico richiesto di cui alla lettera c) e di cui, laddove possibile, almeno una avente come autore il solo candidato; un numero a scelta del candidato, e comunque non inferiore a tre, di lettere di raccomandazione da parte di studiosi, italiani e/o stranieri, operanti nel settore in oggetto. Tutta la presente documentazione può essere redatta tanto in lingua italiana quanto in lingua inglese, a discrezione del candidato, e deve comunque essere accompagnata da autocertificazione, ai sensi di legge, di effettivo possesso dei titoli presentati e di conformità all'originale delle eventuali copie delle tre pubblicazioni presentate;
f) il dipartimento nomina una commissione delegata alla valutazione preliminare delle candidature (d'ora in avanti, la «Commissione»); la Commissione è costituita da due docenti del dipartimento, di cui almeno uno attivo nella specifica area scientifica per la quale la posizione di ricercatore è stata aperta, scelti tra i professori di I e II fascia e tra i ricercatori confermati di ruolo a tempo indeterminato, e da un membro esterno, italiano o straniero, di livello equipollente e parimenti attivo nella medesima area scientifica. Nel caso in cui non fosse possibile individuare un membro interno attivo nell'area scientifica in oggetto, esso può essere sostituito da un altro membro esterno. Il ruolo dei membri della Commissione è paritetico;
g) la Commissione procede, attraverso attività individuali dei suoi membri e attraverso riunioni informali anche telematiche cadenzate autonomamente, all'individuazione di una rosa ristretta di candidati meritevoli sulla base dei curricula, delle lettere di raccomandazione e della coerenza del profilo di ciascun candidato con quello previsto dalla posizione in oggetto; vale il principio per cui, in caso di mancato accordo, è sufficiente il parere favorevole di uno dei tre membri della Commissione perché un candidato possa essere inserito nella rosa;
h) al termine della procedura di selezione preliminare di cui alla lettera g), la Commissione procede alla redazione di un verbale che viene inviato ai docenti del dipartimento, i quali hanno altresì accesso alla documentazione inviata dai singoli candidati e ai rispettivi allegati;
i) successivamente all'invio del verbale di cui alla lettera h), e comunque entro il termine perentorio massimo di cui alla lettera d), la Commissione viene convocata dal dipartimento al fine di relazionare sull'esito della selezione preliminare, producendo le motivazioni soggiacenti alle scelte effettuate; il consiglio di dipartimento è chiamato ad approvare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la rosa dei candidati selezionata preliminarmente dalla Commissione e il relativo verbale. In caso di mancata approvazione, ovvero nel caso in cui nessun candidato sia stato selezionato dalla Commissione, la procedura di reclutamento viene chiusa senza produrre effetti. Il dipartimento può procedere alla riapertura della posizione in oggetto secondo le medesime modalità non prima del decorrere del termine perentorio di 90 giorni dalla data della delibera del consiglio di dipartimento di cui alla presente lettera;
l) successivamente all'approvazione da parte del consiglio di dipartimento di cui alla lettera i), ogni membro della Commissione procede alla lettura e all'esame analitico delle tre pubblicazioni selezionate dai singoli candidati, procedendo altresì alla redazione di un rapporto di revisione, comprendente, per ogni pubblicazione, una valutazione quantitativa su una scala da 1 a 5 dei seguenti aspetti: spessore scientifico, originalità, rilevanza per la comunità scientifica, qualità complessiva. Il rapporto di revisione deve inoltre contenere una valutazione quantitativa, sulla scala da 1 a 5, dell'apporto individuale del candidato alla pubblicazione in esame, secondo le seguenti linee guida: 5 per pubblicazioni aventi il candidato come autore singolo, 4 per pubblicazioni a due autori, 3 per pubblicazioni con più di due autori di cui il candidato risulti essere autore principale (primo nell'elenco dei firmatari della pubblicazione), 2 in caso di apporto paritetico tra tre o più autori (rilevato in base all'ordine strettamente alfabetico dei firmatari della pubblicazione), 1 nei rimanenti casi. La Commissione procede alla redazione di un verbale con i risultati dei rapporti di revisione. Di queste valutazioni si deve tenere conto nella successiva eventuale assegnazione della posizione;
m) successivamente all'approvazione da parte del consiglio di dipartimento di cui alla lettera i), la Commissione procede altresì alla convocazione dei candidati preliminarmente selezionati, entro il termine perentorio di 90 giorni, presso la sede del dipartimento. In detta occasione ogni candidato è invitato a tenere pubblicamente un seminario scientifico su argomento a sua scelta purché pertinente al profilo scientifico richiesto dalla procedura e avente durata fissata dalla Commissione e comunque non inferiore a 20 minuti e non superiore a 45 minuti. In detta sede, ogni candidato è tenuto altresì a prendere parte ad un colloquio, aperto al pubblico, con i membri della Commissione; ai seminari e ai colloqui presenzia anche il direttore del dipartimento o un docente del dipartimento dal direttore delegato, che ha facoltà di partecipare attivamente ai colloqui; tanto i seminari quanto i colloqui possono svolgersi, su richiesta del candidato, tanto in italiano quanto in inglese;
n) successivamente all'espletamento delle procedure di cui alle lettere l) e m), la Commissione si riunisce per esprimere le proprie valutazioni sull'esito dei seminari e dei colloqui, producendo un verbale. All'atto della redazione del verbale, e tenendo perentoriamente conto dei curricula dei candidati, del contenuto e dell'autorevolezza delle lettere di raccomandazione, e delle valutazioni quantitative espresse dai rapporti di revisione delle pubblicazioni selezionate, la Commissione ha la facoltà di esprimere il nominativo del candidato, ovvero dei candidati, ritenuti più idonei all'arruolamento; i verbali vengono inviati ai docenti del dipartimento;
o) successivamente all'espletamento delle procedure di cui alla lettera m), il consiglio di dipartimento convoca la Commissione e si riunisce per approvare a maggioranza assoluta la scelta operata dalla Commissione stessa, avvalendosi anche del parere del direttore del dipartimento (o del suo delegato) in merito ai seminari e ai colloqui, secondo le modalità di cui alla lettera i), ovvero per designare il candidato da arruolarsi tra quelli selezionati dalla Commissione nel caso in cui questa abbia proceduto ad individuare una pluralità di idonei. Qualora la Commissione non avesse ritenuto di individuare alcun candidato idoneo, ovvero qualora il dipartimento non riuscisse a raggiungere un accordo a maggioranza relativa su un candidato, la procedura viene chiusa senza produrre effetti ai fini dell'arruolamento e può essere eventualmente riaperta secondo i termini già previsti alla lettera i);
p) qualora il consiglio di dipartimento approvi il nominativo del candidato da arruolare, ne è fatta comunicazione immediata all'interessato il quale, entro il termine perentorio di 30 giorni, deve dare conferma della propria accettazione del conferimento dell'incarico. L'arruolamento ha effetto, con decreto rettorale, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla accettazione del ruolo da parte dell'interessato, fatti salvi i casi in cui questi faccia richiesta debitamente motivata di una proroga, comunque non superiore a 120 giorni;
q) tutti i verbali della Commissione e del consiglio di dipartimento di cui alle precedenti lettere devono essere resi pubblici, anche per via telematica, inclusa la pubblicazione sul web, per un periodo non inferiore a 90 giorni e non superiore a 180 giorni.

4. Il reclutamento di professori di I e II fascia che non siano già afferenti al dipartimento avviene secondo la procedura autonoma e meritocratica prevista per i ricercatori a tempo determinato di cui al comma 3.
5. La partecipazione di candidati alle procedure di selezione di cui ai commi 2 e 3 è libera. I candidati che siano selezionati per l'arruolamento e che accettino il conferimento dell'incarico possono vedersi richiesta, a discrezione del dipartimento o dell'amministrazione di ateneo, opportuna certificazione del possesso dei titoli presentati prima della effettiva presa di servizio. Non possono candidarsi all'arruolamento coloro che rientrino in una delle seguenti tipologie:
a) parenti in linea diretta, ovvero parenti in linea collaterale o affini fino al sesto grado, di docenti strutturati presso l'ateneo di cui il dipartimento che ha aperto la posizione fa parte;
b) studiosi che abbiano conseguito una laurea magistrale, ovvero un titolo di dottore di ricerca, presso l'ateneo di cui il dipartimento che ha aperto la posizione fa parte, se non dopo un periodo di interdizione di almeno dieci anni.

6. Il passaggio da una fascia della docenza a quella superiore (ovvero da ricercatore a professore di II fascia, e da professore di II fascia a professore di I fascia) per i docenti afferenti a un dipartimento avviene con procedura semplificata, su istanza del dipartimento, nel rispetto dei principi di autodeterminazione e meritocrazia, e compatibilmente con la disponibilità di risorse secondo il piano di programmazione di ateneo e la ripartizione meritocratica del Fondo premiale; essa richiede la nomina di una commissione come al comma 2, ai cui lavori presenzia anche il direttore del dipartimento, avente l'obiettivo di valutare il curriculum, la lista delle pubblicazioni, l'attività didattica e tre pubblicazioni recenti a scelta del candidato unico. Sulla base della valutazione di idoneità al passaggio di fascia da parte della Commissione e dei rispettivi verbali da inoltrare ai docenti afferenti al dipartimento, il consiglio di dipartimento procede all'approvazione, a maggioranza assoluta, del passaggio di fascia stesso. Il nuovo inquadramento del candidato e la pubblicazione dei verbali avvengono secondo le medesime modalità previste al precedente comma 2.