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Legislatura XVI

Proposta emendativa 15.01. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 25/11/2010  [ apri ]
15.01.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis. - (Ruolo unico dei professori universitari e composizione dell'organico) - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il ruolo unico dei professori universitari, articolato a regime in due livelli, fatto salvo quanto previsto nella fase transitoria dal comma 6. Il primo livello è articolato in tre classi stipendiali; il secondo livello è articolato in sette classi stipendiali.
2. Le università, nella definizione dei nuovi statuti di cui all'articolo 2, comma 1, assegnano a tutti i professori del ruolo unico i medesimi diritti e doveri accademici, con particolare riferimento all'attribuzione di ogni forma di elettorato attivo e passivo e alla presenza negli organi accademici. Sono fatte salve la possibilità di limitare l'accesso alla carica di rettore ai soli professori del primo livello e le disposizioni di cui ai commi 8 e 12 del presente articolo.
3. I professori ordinari di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 sono inquadrati nel primo livello del ruolo unico di cui al comma 1.
4. I professori associati di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono inquadrati nel secondo livello del ruolo unico di cui al comma 1.
5. La corrispondenza delle classi previste nel precedente ordinamento con quelle del presente articolo è fissata con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro dell'economia e delle finanze. Il predetto decreto fissa altresì il trattamento economico spettante per le singole classi.
6. Ai professori universitari inquadrati nel ruolo unico si applicano le norme stabilite dall'articolo 1, commi 2, 3, 4 e, limitatamente a quanto stabilito per i professori universitari a tempo pieno, dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230.
7. Il consiglio di amministrazione di ciascuna università determina il numero massimo di professori di ciascun livello che possono prestare servizio nell'ateneo con costi stipendiali sostenibili per il bilancio. Questi valori sono aggiornati periodicamente, almeno ogni tre anni, dal consiglio di amministrazione, sulla base dei piani strategici approvati dal senato accademico.
8. A partire dal sesto anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, nella determinazione di cui al comma 8 del presente articolo, fermo restando che la consistenza complessiva dei posti di ruolo in organico al sistema universitario non può essere inferiore a quella registrata al 31 dicembre 2008, il numero dei professori inquadrati nel primo livello non può comunque essere superiore ai due terzi di quello dei professori inquadrati nel secondo livello. Gli statuti determinano le modalità per assicurare equilibrati rapporti tra i livelli nei singoli ambiti disciplinari all'interno di ciascun dipartimento, ovvero di ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c).
9. Nel caso in cui il numero dei professori inquadrati nel primo livello in servizio presso l'ateneo sia eguale o superiore al valore massimo previsto dal comma lo del presente articolo, è fatto divieto all'università di dar corso a procedure di reclutamento o di progressione nei livelli del ruolo unico.
10. I ruoli di professore ordinario e associato, fatte salve le disposizioni di cui ai commi precedenti, e di ricercatore a tempo indeterminato sono posti ad esaurimento. Per un periodo transitorio di sei anni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito un terzo livello del ruolo di cui al comma 1. Nel corso di tale fase transitoria le procedure di reclutamento che si svolgono ai sensi degli articolo 16 e 17 della presente legge e quelle di chiamata diretta di cui all'articolo 21 prevedono l'accesso al terzo livello del ruolo. Con successivo decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il ministro provvede a determinare le modalità di articolazione delle fasce stipendiali, nonché le funzioni attribuite a ciascun livello e le relative progressioni, e di riallineamento e inquadramento dalla fase transitoria di cui al presente comma con quella a regime di cui al comma 1, prevedendo il passaggio a tale regime di tutti i docenti inquadrati nel ruolo unico.