NORME IN MATERIA DI PERSONALE ACCADEMICO E RIORDINO DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE IL RECLUTAMENTO
ART. 17.
(Chiamata dei professori).
All'emendamento 17.11. sostituire le parole:, fino al terzo grado compreso, con un professore appartenente alla stessa Università con le seguenti: o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un consigliere di amministrazione dell'ateneo.