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Legislatura XVI

Proposta emendativa 43.09. in V Commissione in sede referente riferita al C. 3638

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/07/2010  [ apri ]
43.09.

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis. - (Misure straordinarie per la tutela del potere d'acquisto). - 1. Fino al 31 dicembre 2011, gli aumenti delle tariffe, dei prezzi regolamentati, dei prezzi nei settori sottoposti ai regimi di concessione o autorizzazione, dei canoni per alloggi ad uso sociale compresi quelli degli enti privatizzati, non possono superare il tasso di inflazione programmata.
2. Al fine di monitorare, valutare ed intervenire su eventuali aumenti è istituita nella Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la sorveglianza e la normativa tecnica, del Ministero dello sviluppo economico una Consulta per il controllo dei prezzi e delle tariffe di cui al comma 1.
3. Della consulta di cui al comma 2 fanno parte il Ministro dello sviluppo economico o un suo rappresentante, il Garante per la sorveglianza dei prezzi, e, a seconda di specifiche esigenze, i Ministri competenti per materia, i rappresentanti delle regioni e degli enti locali, dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
4. Qualora si verifichino aumenti delle tariffe e dei prezzi di cui al comma 1 superiori al tasso di inflazione programmata, gli enti o le imprese responsabili di tali aumenti inviano alla Consulta di cui al comma 2 una relazione esplicativa delle ragioni degli aumenti medesimi. La Consulta apre un'istruttoria entro dieci giorni dalla ricezione e, nel caso in cui sia ravvisata un'infrazione alla disciplina recata dal comma 1, dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione del provvedimento di infrazione, determinando i termini entro i quali l'impresa o l'ente devono procedere al pagamento della sanzione.
5. Le risorse provenienti dalle sanzioni di cui al comma 4 confluiscono in un fondo per la tutela dei consumatori e delle fasce sociali più deboli istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze. I Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, entro il 30 giugno 2011 inviano alle competenti commissioni parlamentari, che esprimono un parere entro sessanta giorni dalla data di ricezione, una relazione dettagliata sull'attività della Consulta e uno schema di decreto interministeriale concernente la ripartizione del fondo da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori e delle fasce sociali più deboli.