Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, si interpreta nel senso che il principio fondamentale concernente il divieto della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto non è applicabile sino all'entrata in vigore della normativa regionale che dà attuazione al principio stesso.