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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.2.1877.64. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2936

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/12/2009  [ apri ]
0.2.1877.64.
inammissibile

All'emendamento 2. 1877, dopo il comma 234, aggiungere i seguenti:
234-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2011 il canone di abbonamento previsto dal regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, assume la denominazione di imposta per il servizio pubblico generale radiotelevisivo.
234-ter. Sono soggetti all'imposta ordinaria per il servizio pubblico generale radiotelevisivo coloro che, per uso privato, detengono un apparecchio atto o adattabile alla ricezione di programmi radiotelevisivi, anche provenienti dall'estero, con qualsiasi mezzo e tecnologia diffusi. La presenza di un impianto aereo idoneo alla captazione di programmi radiotelevisivi o la titolarità di un'utenza per la fornitura di energia elettrica sono elementi presuntivi della detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di programmi radiotelevisivi e determinano l'applicabilità dell'imposta ordinaria per il servizio pubblico generale radiotelevisivo, salvo quanto previsto al comma 234-quater.
234-quater. Non sono tenuti al pagamento dell'imposta ordinaria per il servizio pubblico generale radiotelevisivo coloro che, pur essendo muniti di un impianto aereo idoneo alla captazione dei programmi radiotelevisivi o risultando intestatari di un'utenza per la fornitura di energia elettrica ad uso privato, dichiarino, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non detenere, nell'intero anno di riferimento dell'imposta, un apparecchio atto o adattabile alla ricezione di programmi radio o televisivi. Nelle ipotesi di dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La dichiarazione sostitutiva i cui al primo periodo deve essere presentata per ciascuna annualità di imposta.
234-quinquies. L'imposta ordinaria per il servizio pubblico generale radiotelevisivo è dovuta unicamente per la dimora abituale di ciascuna famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ed è stabilita in misura fissa, indipendentemente dal numero di apparecchi riceventi detenuti dalla stessa famiglia anagrafica.
234-sexies. A decorrere dal 1o gennaio 2011 una quota del 25 per cento del maggior gettito annualmente conseguito con l'applicazione delle disposizioni contenute nella presente legge sarà utilizzata per la progressiva riduzione dell'imposta ordinaria per il servizio pubblico generale radiotelevisivo in favore dei soggetti a cui spetta l'incremento delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici previsto dall'articolo 38 legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché i nuclei familiari che abbiano dichiarato un valore ISEE di reddito e patrimonio, nell'anno di riferimento, inferiore ai 22.000 euro. Le riduzioni dell'imposta ordinaria di cui al presente comma sono annualmente stabilite secondo le modalità previste al comma 234-undecies.
234-septies. Sono tenuti al pagamento dell'imposta speciale per il servizio pubblico generale radiotelevisivo coloro che detengono apparecchi atti o adattabili alla ricezione dei programmi radiofonici o televisivi, con qualsiasi mezzo e tecnologia diffusi, in esercizi pubblici o in locali aperti al pubblico o comunque al di fuori dell'ambito familiare, nonché coloro che detengono apparecchi riceventi impiegati a scopo di lucro diretto o indiretto.
234-octies. In caso di mancato pagamento dell'imposta per il servizio pubblico generale radiotelevisivo è comminata, a decorrere dal 1o gennaio 2011, una sanzione amministrativa, in aggiunta all'imposta dovuta e agli interessi di mora, di importo compreso tra 500 euro e 2.000 euro per ciascuna annualità dell'imposta ordinaria evasa, e tra 2.000 euro e 8.000 euro per ciascuna annualità dell'imposta speciale evasa.
234-novies. Con il pagamento dell'imposta per il servizio pubblico generale radiotelevisivo per l'anno 2011 e con il versamento della somma di 20 euro per ogni annualità del canone di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, non corrisposta dall'anno 2001, viene estinta ogni violazione relativa al mancato pagamento dello stesso canone, anche nelle ipotesi in cui vi sia un procedimento amministrativo o giurisdizionale in corso.
234-decies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite disposizioni per la riscossione dell'imposta che consentano, anche tramite convenzioni con società fornitrici o distributrici di energia elettrica, di individuare i soggetti di imposta e di assicurare la regolarità del gettito anche mediante frazionamenti infra-annuali del pagamento dell'imposta. Sono, altresì, definiti il modello e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prevista al comma 234-quater.
234-undecies. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto stabilisce l'ammontare dell'imposta per il servizio pubblico radiotelevisivo in vigore dal 1o gennaio dell'anno successivo, secondo i criteri stabiliti nell'articolo 18, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
234-duodecies. Sono abrogati l'articolo 15, comma 2, della legge 14 aprile 1975, n. 103 ed il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, ad eccezione delle seguenti disposizioni:
a) l'articolo 2, comma quinto;
b) l'articolo 9, comma primo, nel quale sono soppresse le parole da: «L'abbonato alle radioaudizioni» a: «non essendo abbonato» sono sostituite dalle seguenti: «Chiunque;»;
c) gli articoli 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 22;
d) l'articolo 24, nel quale sono soppresse le parole: «in numero non superiore a 50»;
e) gli articoli 25, 27 e 29.

234-terdecies. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate norme attuative entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 234-terdecies continuano ad essere applicate all'imposta per il servizio pubblico generale radiotelevisivo le vigenti disposizioni in materia di disciplina del canone di abbonamento radiotelevisivo non abrogate dal primo periodo e non incompatibili con la presente legge.

em. 2.1877.