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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.2.1877.369. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2936

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/12/2009  [ apri ]
0.2.1877.369.

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 47, lettera b), capoverso 2-quater, sopprimere le parole da: Con regolamento fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, aggiungere la seguente lettera:
c) dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 3, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) qualora gli enti territoriali di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo manifestino un interesse all'assegnazione dei soli beni immobili dell'azienda ne facciano richiesta, si procede alla liquidazione della stessa prevedendo l'estromissione dei beni immobili a favore degli stessi enti richiedenti. I costi necessari alla liquidazione dei beni aziendali residui rispetto all'estromissione dei beni immobili assegnati agli enti territoriali, sono posti a carico degli stessi enti richiedenti. Qualora dalla liquidazione derivi un attivo è versato direttamente allo Stato. La manifestazione di interesse da parte degli enti territoriali di cui all'articolo 2 comma b), laddove non sia già stata presentata richiesta, deve essere formalizzata al Prefetto competente per territorio ove insistono gli immobili entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge o, comunque, entro novanta giorni dal definitivo provvedimento di confisca».

em. 2.1877.