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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.2.1877.267. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2936

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/12/2009  [ apri ]
0.2.1877.267.
inammissibile

All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 127, sostituire il primo periodo con i seguenti:
Al fine di riconoscere una reale tutela del reddito dei lavoratori, in conseguenza delle esigenze di carattere straordinario ed emergenziale derivanti dalla crisi internazionale, in via straordinaria per l'anno 2010, il trattamento di cassa integrazione ordinaria di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, può essere corrisposto per un periodo massimo complessivo di ventiquattro mesi. Entro detto limite temporale, la proroga può essere eccezionalmente riconosciuta per periodi trimestrali o semestrali, entro il limite di spesa complessiva di 2.500 milioni. A tal fine, per l'anno 2010, è istituito un apposito fondo presso il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione pari a 2.500 milioni di euro, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo della citata proroga. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 2010, sono stabilite le modalità di applicazione del presente comma. Le spese di cui ai periodi precedenti sono erogate, in termini di cassa, entro l'esercizio 2010. All'onere derivante dal presente comma, pari a 2.500 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione previsto dall'articolo 7-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

em. 2.1877.