All'emendamento 2. 1877 del Relatore, al comma 217, sostituire le parole: di cui all'articolo 3 fino alle parole: organizzazione giudiziaria con le seguenti: unico giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica.