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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.2.1877.174. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2936

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/12/2009  [ apri ]
0.2.1877.174.

All'emendamento del Relatore 2. 1877, al comma 155, sostituire le parole: Gli strumenti e le istituzioni con le seguenti: Le disposizioni; le parole: ai sensi del con la seguente: dal;

Conseguentemente:
al comma 156 sopprimere il primo periodo; indi, al secondo periodo, dopo le parole:
le norme aggiungere le seguenti: di cui al presente articolo;
sostituire i commi da 157 fino a 175 con i seguenti:
«157. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi del comma 5 dell'articolo I della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione. Tale rideterminazione è effettuata in modo da comportare una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, fino a 3 miliardi di euro a decorrere dal 2010 per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri.
158. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 157 le regioni, entro il 31 dicembre 2009, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 157. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 157 sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

159. I risparmi conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 157 e 158, accertati trimestralmente, affluiscono in un apposito fondo costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinati a perseguire le finalità di cui al comma 154 attraverso:
1) la realizzazione di programmi per la concessione di garanzie pubbliche a parziale copertura dei prestiti concessi dalle istituzioni bancarie e finanziarie alle imprese del Mezzogiorno;
2) il finanziamento delle misure di cui articolo 1, commi 271-279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive integrazioni e modifiche e di cui all'articolo 2, commi 539-548, della legge 24 Dicembre 2007, n. 244.

160. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono determinate le modalità di attuazione dei commi 157, 158 e 159 in modo da non determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

em. 2.1877.