All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
(Estensione del consenso).
1. L'articolo 50 del codice penale è sostituito dal seguente:
Articolo 50.
(Consenso dell'avente diritto).
Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto col consenso della persona che può validamente disporne.
La norma del primo comma si applica all'azione od omissione che procura la morte di un soggetto, solo quando ciò avvenga allo scopo di eliminare i dolori patiti dallo stesso in ragione di una patologia invalidante incurabile.