All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
1. Nel rispetto dell'articolo 4 comma 1 della Convenzione europea dei Diritti Fondamentali, la nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato vegetativo persistente.