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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.07. in XII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/11/2009  [ apri ]
1.07.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. Ogni persona capace ha il diritto di conoscere e di essere informata in modo completo e comprensibile, in particolare riguardo alla diagnosi, alla prognosi, alla natura, ai benefici e ai rischi delle procedure diagnostiche e terapeutiche proposte dal medico, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze del rifiuto del trattamento.
2. Salvo il caso in cui la persona rifiuti espressamente di essere informata ai sensi del comma 5, ovvero per decisione contenuta in precedente dichiarazione di volontà resa ai sensi della presente legge, l'obbligo del medico di informare sussiste anche quando particolari condizioni consiglino l'adozione di cautele nella comunicazione. Salvo espresso consenso del paziente, il medico non può riferire a terzi le informazioni rese ai sensi del comma 5.