All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa dell'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste i soggetti non in grado di provvedere a se stessi purché il soggetto divenuto incapace sì sia espresso al riguardo nel pieno della sue capacità di agire.