All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
1. La presente legge disciplina il fine vita rispettosa della Carta Europea del Diritti Fondamentali. La nutrizione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e teleologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.