All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
1. La ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti sanitari, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di corna persistente in linea con quanto previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità all'articolo 25.