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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.0285. in XII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/11/2009  [ apri ]
1.0285.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. L'informazione a terzi presuppone il consenso esplicitamente espresso dal paziente, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10 e all'articolo 12, allorché sia in grave pericolo la salute o la vita del soggetto stesso o di altri.
2. In caso di paziente ricoverato, il medico deve raccogliere gli eventuali nominativi delle persone preliminarmente indicate dallo stesso a ricevere la comunicazione dei dati sensibili.