All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
1. L'informazione a terzi presuppone il consenso esplicitamente espresso dal paziente, fatto salvo quanto previsto all'articolo 10 e all'articolo 12, allorché sia in grave pericolo la salute o la vita del soggetto stesso o di altri.
2. In caso di paziente ricoverato, il medico deve raccogliere gli eventuali nominativi delle persone preliminarmente indicate dallo stesso a ricevere la comunicazione dei dati sensibili.