All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
1. Il medico non può prendere in considerazione indicazioni in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Le indicazioni sono valutate dal medico, sentito il fiduciario, in scienza e coscienza, secondo i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza.