All'articolo 1, premettere il seguente:
Art. 01.
1. Nel rispetto degli articoli 2 e 32 della Costituzione, la ventilazione artificiale, l'alimentazione e l'idratazione, in quanto forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze, possono essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi.