stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.01221. in XII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/11/2009  [ apri ]
1.01221.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici, possono essere sospese in linea con quanto previsto dalla Convenzione di Oviedo. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.