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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.01180. in XII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/11/2009  [ apri ]
1.01180.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

1. La presente legge disciplina il fine vita. L'alimentazione e l'idratazione, in quanto trattamenti medici per cui è prevista la prescrizione medica, possono essere sospese da chi assiste soggetti in stato di coma persistente in linea con quanto previsto dalla Costituzione all'articolo 32. Il Governo deve emanare entro 3 mesi un decreto legislativo per disciplinare le modalità

con cui le dichiarazioni anticipate di trattamento, vincolanti per i medici, devono essere redatte. A tal fine la medesima persona può, nei casi indicati nella dichiarazione stessa, esprimere la propria volontà di rifiutare tutti i trattamenti sanitari suscettibili di prolungare indefinitamente una condizione di incoscienza o di provocare menomazioni.