Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le autorità competenti per la ricerca e il soccorso in mare italiane, ovvero, nel caso di assegnazione del porto di sbarco, le autorità di pubblica sicurezza e lo Stato di bandiera sono costantemente informate sulle attività di soccorso e informate immediatamente di ogni evento rilevante ai fini della salvaguardia della vita in mare».