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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.031. nelle commissioni riunite I-IX in sede referente riferita al C. 750

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/01/2023  [ apri ]
1.031.
inammissibile

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Centri governativi di prima accoglienza per i minori stranieri non accompagnati)

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro dell'interno» sono aggiunte le seguenti: «da emanarsi entro il 31 marzo 2023»;

   b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «le strutture di prima accoglienza sono attivate» sono aggiunte le seguenti: «nel numero di almeno una per regione»;

   c) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Decorso il termine del 31 marzo 2023, qualora non si provveda all'emanazione del suddetto decreto, il porto per lo sbarco di minori stranieri non accompagnati viene individuato sui territori in cui è attivato almeno un centro governativo di prima accoglienza».