stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.028. nelle commissioni riunite I-IX in sede referente riferita al C. 750

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/01/2023  [ apri ]
1.028.
inammissibile

  Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.
(Centri governativi di prima accoglienza per i minori stranieri non accompagnati)

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro dell'interno» sono aggiunte le seguenti: «da emanarsi entro il 31 marzo 2023»;

   b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «le strutture di prima accoglienza sono attivate» sono aggiunte le seguenti: «nel numero di almeno una per regione»;

   c) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Decorso il termine del 31 marzo 2023, qualora non si provveda all'emanazione del suddetto decreto, il porto per lo sbarco di minori stranieri non accompagnati viene individuato sui territori in cui è attivato almeno un centro governativo di prima accoglienza».

Art. 1-ter.
(Potenziamento del Sistema di accoglienza e integrazione)

  1. Al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, lo stesso è incrementato di 4.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Art. 1-quater.
(Proroga dei termini nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione)

  1. Il termine del finanziamento dei posti di accoglienza, attivati ai sensi dell'articolo 26, comma 1 punto 2), del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 e già finanziati, con decreti del Ministro dell'interno del 23 agosto 2022 e 26 settembre 2022 fino al 31 dicembre 2022, è prorogato al 31 dicembre 2023. Sono fatti salvi i finanziamenti di tutti i posti attivati a partire dal 1° gennaio 2023 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  2. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 66 milioni di euro per l'intero anno 2023.