stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.020. nelle commissioni riunite I-IX in sede referente riferita al C. 750

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/01/2023  [ apri ]
1.020.
inammissibile

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a dieci anni».

   b) al comma 3, le parole: «da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro», sono sostituite dalle seguenti: «da dieci a venti anni e con la multa di 25.000 euro».

   c) al comma 3, dopo la lettera e), sono inserite le seguenti lettere:

   «f) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

   g) tra le persone trasportate ci siano minori non accompagnati;

   h) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.».

   d) il comma 3-bis, è sostituito dal seguente: «Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del medesimo comma si applica la pena dell'ergastolo. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo una o più delle ipotesi di cui alle medesime lettere e da siffatta condotta deriva la morte di una delle persone trasportate, si applica la pena dell'ergastolo».

   e) il comma 3-ter è soppresso.

   f) al comma 3-quater le parole: «ai commi 3-bis e 3-ter», sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3-bis.».

   g) al comma 3-sexies le parole: «commi 3, 3-bis e 3-ter», sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 3-bis.».