Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a dieci anni».
b) al comma 3, le parole: «da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro», sono sostituite dalle seguenti: «da dieci a venti anni e con la multa di 25.000 euro».
c) al comma 3, dopo la lettera e), sono inserite le seguenti lettere:
«f) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
g) tra le persone trasportate ci siano minori non accompagnati;
h) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.».
d) il comma 3-bis, è sostituito dal seguente: «Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del medesimo comma si applica la pena dell'ergastolo. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo una o più delle ipotesi di cui alle medesime lettere e da siffatta condotta deriva la morte di una delle persone trasportate, si applica la pena dell'ergastolo».
e) il comma 3-ter è soppresso.
f) al comma 3-quater le parole: «ai commi 3-bis e 3-ter», sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3-bis.».
g) al comma 3-sexies le parole: «commi 3, 3-bis e 3-ter», sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 3-bis.».