Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Potenziamento del Sistema di accoglienza e integrazione)
1. Al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, lo stesso è incrementato di 4.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati. A tal fine il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.