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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.018. nelle commissioni riunite I-IX in sede referente riferita al C. 750

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/01/2023  [ apri ]
1.018.
inammissibile

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 28, comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che abbiano maturato, al momento della richiesta di ricongiungimento familiare, un periodo di soggiorno legale nel territorio nazionale pari ad almeno due anni continuativi»;

   b) all'articolo 29:

    1) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in forza di matrimonio trascritto in Italia»;

    2) al comma 3, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «dai competenti uffici comunali» sono aggiunte le seguenti: «, previa verifica del numero degli occupanti dell'alloggio e degli altri requisiti previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975»;

    3) al comma 3, lettera b) al primo periodo, le parole: «all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere» sono sostituite dalle seguenti: «al limite reddituale fissato dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del processo civile, aumentato della metà del medesimo importo per ogni familiare da ricongiungere»;

    4) al comma 3, lettera b) al secondo periodo, le parole: «dell'importo annuo dell'assegno sociale» sono sostituite dalle seguenti: «del predetto limite reddituale fissato dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»;

    5) al terzo periodo, le parole: «dei familiari» sono sostituite dalle seguenti: «degli ascendenti e dei discendenti»;

    6) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di ricongiungimento familiare per i soggetti a carico di cui al comma 1, il reddito minimo determinato ai sensi del comma 3, lettera b):

   a) se il richiedente è lavoratore subordinato, deve provenire da un rapporto di lavoro con contratto a tempo indeterminato;

   b) se il richiedente è lavoratore autonomo, deve risultare dalle dichiarazioni dei redditi dell'impresa, anche individuale, relative a periodi di imposta di durata almeno pari ai due anni solari antecedenti alla data di presentazione della richiesta di ricongiungimento, redatte da un commercialista o da un revisore dei conti; in tale caso, l'impresa, anche individuale, è assoggettata a verifica fiscale da parte dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, che rilascia una certificazione sull'effettivo stato reddituale dell'impresa e sull'assolvimento degli oneri contributivi e fiscali, analoga, per quanto concerne il versamento dei contributi relativi ai dipendenti, a quella cui sono sottoposti gli operatori economici che intendono contrarre con la pubblica amministrazione»;

    7) al comma 4, dopo le parole: «a condizione che» sono inserite le seguenti: «il richiedente, al momento della richiesta di ricongiungimento familiare, abbia legalmente soggiornato sul territorio nazionale per almeno due anni continuativi, e che»;

    8) al comma 10 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) quando al soggiornante sia stato riconosciuto lo status di rifugiato».