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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.011. nelle commissioni riunite I-IX in sede referente riferita al C. 750

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 25/01/2023  [ apri ]
1.011.
inammissibile

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga dei termini nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione)

  1. Il termine del finanziamento dei posti di accoglienza, attivati ai sensi dell'articolo 26, comma 1, numero 2), del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, e già finanziati, con decreti del Ministro dell'interno del 23 agosto 2022 e 26 settembre 2022 fino al 31 dicembre 2022, è prorogato al 31 dicembre 2023. Sono fatti salvi i finanziamenti di tutti i posti attivati a partire dal 1° gennaio 2023 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  2. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 66 milioni di euro per l'intero anno 2023.
  3. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2023, del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.