Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Proroga dei termini nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione)
1. Il termine del finanziamento dei posti di accoglienza, attivati ai sensi dell'articolo 26, comma 1, numero 2), del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, e già finanziati, con decreti del Ministro dell'interno del 23 agosto 2022 e 26 settembre 2022 fino al 31 dicembre 2022, è prorogato al 31 dicembre 2023. Sono fatti salvi i finanziamenti di tutti i posti attivati a partire dal 1 gennaio 2023 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 66 milioni di euro per l'intero anno 2023.