Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17)
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli importi delle suddette sanzioni sono acquisite al bilancio dell'AIFA come remunerazione per l'attività amministrativa svolta in funzione dell'irrogazione delle stesse».