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Legislatura XIX

Proposta emendativa 97.09.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
97.09.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Disciplina in materia di medicina estetica)

  1. L'attività di medicina estetica non invasiva o mini invasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso è svolta anche dai medici odontoiatri. A tal fine in via sperimentale è istituito un apposito Fondo presso il Ministero della salute con dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 per organizzare corsi di aggiornamento in materia di trattamenti di medicina estetica di cui al primo periodo. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al periodo precedente.

  Conseguentemente, all'articolo 152, comma 3, sostituire la parola: 400 con la seguente: 399.