stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 97.051.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
97.051.

  Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:

Art. 97-bis.
(Disposizione diretta ad adeguare il trattamento economico degli specializzandi alla normativa comunitaria)

  1. In attuazione a quanto previsto dalla direttiva 75/363/CEE, come modificata dell'articolo 13 della direttiva 82/76/CEE e sostituita dalla direttiva 2005/36/CE, le previsioni di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, si applicano ai medici iscritti ai corsi di specializzazione medica sino all'anno accademico 1990-1991, per la frequenza a partire dal 1° gennaio 1983.
  2. All'articolo 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Ai medici ammessi presso le università alle scuole di specializzazione in medicina dall'anno accademico 1983-1984 all'anno accademico 1990-1991, tenendo conto dell'impegno orario complessivo richiesto agli specializzandi dalla normativa vigente nel periodo considerato, il Ministero dell'università e della ricerca corrisponde per tutta la durata del corso una borsa di studio annua onnicomprensiva di lire 13.000.000».

   b) al comma 2 la lettera b) è soppressa.

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.