Al comma 1, sostituire le parole: di 2.150 milioni di euro per l'anno 2023, con le seguenti: di 2.185 milioni di euro per l'anno 2023.
Conseguentemente:
a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le disposizioni in materia di potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono prorogate per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2023 di cui al comma 1.»;
b) all'articolo 152, comma 3, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: 375 milioni di euro per l'anno 2023 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.