Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente;
Art. 96-bis.
1 Per l'anno 2022, la quota premiale a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, disposta dall'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è pari allo 0,40 per cento delle predette risorse. I criteri per il riparto della quota premiale di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Le disposizioni del comma 1 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.