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Legislatura XIX

Proposta emendativa 96.041.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
96.041.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Disposizioni in materia di liste di attesa)

  1. Per garantire la piena attuazione del Piano di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le disposizioni previste dall'articolo 26, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023.
  2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono incrementare i budget assegnati per l'esercizio 2023 alle strutture private accreditate, in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fino a concorrenza delle eventuali economie realizzate sui fondi assegnati alle strutture private per gli esercizi 2021 e 2022 per i medesimi scopi.
  3. Per favorire la riduzione dei tempi di attesa per i ricoveri ospedalieri di elezione e delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, a decorrere dall'anno 2023 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono incrementare il limite di spesa stabilito dall'articolo 45, comma 1-ter, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, fino ad un massimo del cinque per cento, purché sia assicurato l'equilibrio economico del bilancio sanitario con il livello del finanziamento ordinario della spesa corrente. A tal fine, nell'esercizio precedente, l'importo della maggiore spesa deve essere accantonato in un apposito fondo oneri e il conto economico consolidato deve risultare in equilibrio, come accertato dalle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  4. All'attuazione del comma 3 si provvede entro il limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e nella misura di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro della salute in sede di riparto di una quota del Fondo sanitario nazionale.