Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:
Art. 96-bis.
(Incremento del Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per il colangiocarcinoma)
1. Lo stanziamento del Fondo per i test di Next-Generation Sequencing, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
2. L'incremento del Fondo di cui al comma 1 è finalizzato al potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica del colangiocarcinoma.
3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 1 e per il monitoraggio dell'impiego delle risorse medesime.
Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, è ridotto di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.