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Legislatura XIX

Proposta emendativa 96.027.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
96.027.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Disposizioni per garantire la continuità delle forniture di dispositivi medici)

  1. Al fine di garantire la continuità della fornitura di dispositivi medici, all'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il comma 9-bis è aggiunto il seguente:

   «9-ter. Le disposizioni di cui al comma 9-bis sono sospese fino al 31 dicembre 2023, e comunque fino all'emanazione del decreto di cui al secondo periodo del presente comma, con riguardo alla quota di ripiano riferita alle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e con le Associazioni più rappresentative delle aziende fornitrici di dispositivi medici, sono stabiliti, anche in deroga alle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 9-bis, nuovi criteri di riparto dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale a partire dall'anno 2015, escludendo dal ripiano le micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003.».

  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 200 milioni per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 152, comma 3, della presente legge.