stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 96.024.in V Commissione in sede referente riferita al C. 643-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/12/2022  [ apri ]
96.024.

  Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:

Art. 96-bis.
(Utilizzo risorse residue Fondo Innovativi)

  1. Il comma 402-bis dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito dal seguente:

   «402-bis. I farmaci, ivi compresi quelli oncologici, per i quali è stato riconosciuto, da parte dell'AIFA, il possesso del requisito dell'innovatività condizionata, sono inseriti esclusivamente nei prontuari terapeutici regionali di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Le risorse del fondo di cui al comma 401 non impiegate per le finalità ivi indicate entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, sono utilizzate per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto di farmaci per i quali è stato riconosciuto da parte dell'AIFA il possesso del requisito dell'innovatività condizionata.».

  2. Al comma 577, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «400 e 401» sono sostituite dalle seguenti: «400, 401 e, per la quota coperta dagli eventuali residui del Fondo di cui al comma 401, 402-bis».
  3. Al comma 578, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «400 e 401» sono sostituite dalle seguenti: «400, 401 e, per la quota coperta dagli eventuali residui del Fondo di cui al comma 401, 402-bis».

ident. 96.040.