Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:
Art. 96-bis.
(Disposizioni a sostegno della salute mentale)
1. All'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Il contributo è stabilito nell'importo massimo di 1.500 euro per persona e nel limite complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 152, comma 3, è ridotto di 5 milioni di euro per il 2023 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.